CIRCOLARI

CIRCOLARE N. 2/2024

Dal 1 luglio nuove regole sulle compensazioni

Con le istruzioni operative del 29 giugno sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (articolo 4, commi 2 e 3, del Dl n. 39/2024), dal 1° luglio 2024 la compensazione di crediti passa esclusivamente dai canali telematici dell’Agenzia. E’ preclusa quella orizzontale se i debiti scaduti superano i 100mila euro, si tratta di un nuovo divieto che si affianca a quello, che ancora permane, riferito a ruoli non pagati superiori a €. 1.500, di cui all’art. 31, DL n. 78/2010.
Tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Compensazioni dei crediti contributivi, novità dalla Legge di Bilancio 2024

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997 stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, potrà essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
    Il successivo comma 98 della Manovra 2024 rinvia a dei provvedimenti da adottare d’intesa da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate, del direttore generale dell’INPS e del direttore generale dell’INAIL per la definizione della decorrenza e dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) dei commi 94 e 97 e le relative modalità di attuazione. Ad oggi non ancora approvati.

Concordato preventivo biennale

col passar del tempo e i chiarimenti intervenuti è sempre meno appetibile con esclusioni anche a posteriori, ad esempio a seguito di una dichiarazione integrativa modificativa, l’adesione alla proposta slitta nuovamente ora al 31/10/2024.

CIRCOLARI 1 bis/ 2024

 

CIRCOLARE N. 1 bis/ 2024
Oggetto: concordato preventivo biennalenovità

Ad integrazione della circolare n.1/2024 sul concordato biennale 2024/2025 è intervenuto il governo
modificando alcuni parametri, viene estesa l’applicazione a tutti i soggetti ISA a prescindere dal voto, per
i soggetti forfettari l’applicazione diventa annuale e sperimentale, l’adesione alla proposta slitta dal
31/7/2024 al 15/10/2024.

Comma 15 – Esonero parziale contributi previdenziali

La legge dispone, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Commi 16 e 17 – Welfare aziendale

La legge prevede, solo per il 2024, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Detto limite, prosegue la legge, è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Comma 18 – Premi di produttività

Il comma dispone che, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%: dimezzata rispetto al passato.

Comma 19 – Canone TV

La legge di bilancio stabilisce che il canone Rai passa da 90 a 70 euro annui.

Commi da 21 a 25 – Detassazione del lavoro di alcune categorie

Nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
Dette disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro.

Comma 44 – Plastic tax e sugar tax

La legge prevede lo slittamento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (la plastic tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax).

Comma 45-46 – Iva

La legge di bilancio elimina l’aliquota Iva agevolata al 5% (che passa al 10%, così come quella per i pannolini per bambini) prevista per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e per il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti.
Eguale sorte anche per l’Iva relativa ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Inoltre, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, i pellet sono soggetti all’Iva con l’aliquota ridotta, del 10%.

Commi 52 e 53 – Rivalutazione terreni e partecipazioni imposta sostitutiva 16%

La legge di bilancio prevede che le disposizioni sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
Le imposte sostitutive, inoltre, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024. La legge prevede, poi, che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale con riferimento al mese di dicembre 2023.

Comma 63 – Locazioni brevi

La finanziaria interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (fino a 30 giorni), prevedendo un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per coloro che hanno optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26% nel caso di affitto di più di un appartamento. L’aliquota del 26% si applica a partire dal secondo immobile locato. La scelta dell’immobile su cui applicare il 21%
spetta al contribuente in dichiarazione dei redditi.

Commi 64-67 – Plusvalenze da cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito di Superbonus

La plusvalenza realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del Superbonus, è tassata a partire dal 1° gennaio 2024, se l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
Se gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto di vendita, tra i “costi inerenti al bene” – deducibili e non concorrenti alla plusvalenza – non rientreranno quelli relativi agli interventi agevolati con Superbonus; se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, invece, si tiene conto del 50% di tali spese. La novità riguarda le case per le quali la maxi-detrazione al 110% sia stato fruita come sconto in fattura o cessione del credito.
Per gli stessi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Alle citate plusvalenze è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef del 26% (articolo 1, comma 496 legge n. 266/2005)

Comma 77 – Tax free shopping

Dal 1/2/2024 il limite per gli acquisti personali di soggetti fuori ue senza applicazione IVA scende da € 154,95 a € 70,00.

Commi 78-85 – Adeguamento esistenze iniziali

La norma consente alle imprese, relativamente al periodo d’imposta 2023, l’adeguamento delle rimanenze iniziali, attuando un riallineamento tra il magazzino reale ed eventuali discordanze rispetto alla contabilità.
Nel caso di eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, l’adeguamento è condizionato:
– al pagamento dell’IVA non assolta da applicare al valore eliminato con l’aliquota media riferibile all’anno 2023;
– al pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP da applicare al valore eliminato con l’aliquota del 18%.
Nel caso, invece, di iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, l’adeguamento è condizionato soltanto al pagamento dell’imposta sostitutiva pari al 18% e non è dovuta l’IVA.

Commi 88-90 – Ritenuta bonifici e provvigioni

E’ previsto un aumento dall’8% all’11%, a decorrere dal 1° marzo 2024, della ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

Comma 91 – Ivie ed imposta di bollo sui prodotti finanziari

La finanziaria aumenta l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato, che passa dallo 0,76% all’1,06% del valore degli immobili.
L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato, inoltre, viene stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati da apposito Dm.

Commi 94-97 – Compensazioni

Estensione dell’obbligo telematico delle compensazioni dei crediti. Le compensazioni dei crediti maturati verso l’INPS per qualsiasi importo dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e alla gestione separata, si potranno effettuare a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Commi 101-112 – Assicurazioni eventi catastrofali

Per le aziende iscritte presso il registro imprese, scatta l’obbligo di stipulare entro il 31/12/2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente causati da calamità naturali.

Comma 177 – Incremento bonus asili nido

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l’incremento del bonus asili nido a 2.100,00 euro.

Comma 183 – Titoli di Stato entro i 50.000 euro fuori dell’Isee

La normativa in commento dispone che, nella determinazione dell’Isee sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato la cui emissione è consentita per legge al Tesoro nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Altre novità

Tasso legale
Passa dal 5% del 2023 al 2,5% dal 1/1/2024.

Assegno unico
Con dello scorso 2 gennaio, l’Inps fa sapere che, per il 2024, non occorre presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per figli a carico, sempre che l’istanza già trasmessa all’Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta. Ai fini della prestazione è necessario, invece, produrre una nuova Dichiarazione sostituiva unica (nuovo calcolo isee) per l’anno in corso, correttamente attestata.

Carta acquisti 2024
Con il 2024 si rinnova il programma Carta acquisti dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni che potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas. Lo fa sapere il ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato stampa del 2 gennaio 2024. I beneficiari che hanno ottenuto la carta elettronica negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, potranno usufruire del contributo senza bisogno di presentare una nuova richiesta. La Carta Acquisti, infatti, funziona come una normale carta di pagamento elettronica e, una volta ottenuta, viene periodicamente ricaricata dallo Stato senza ulteriori formalità o richieste.

Riforma fiscale
In vigore dall’ultimo giorno del 2023, dispone l’attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef ed altre misure in tema di imposte sui redditi. 3 nuovi scaglioni di reddito ed aliquote, per il calcolo dell’imposta lorda, in sostituzione di quelli in essere e precisamente:
a) fino a 28mila euro, 23%
b) oltre 28mila euro e fino a 50mila euro, 35%
c) oltre 50mila euro, 43%.
Dal 2024, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
L’agevolazione, prosegue il decreto, spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni mentre non spetta alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Il decreto, infine, abroga, dal 2024, la norma che prevedeva l’Aiuto alla crescita economica, ACE.

Concordato preventivo biennale
I contribuenti soggetti agli ISA con voto almeno pari a 8 e quelli in regime forfettario potranno aderire alla proposta di concordato per gli anni 2024 e 2025 entro il 31 luglio 2024.

Bonus mobili
La spesa massima su cui calcolare il bonus passa da € 8.000 del 2023 a € 5.000.

Versamenti IVA e ritenute IRPEF accorpati fino a € 100
Sale a € 100 il limite minimo dell’IVA e così anche per le ritenute IRPEF dovute che può essere sommato al periodo successivo.

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